La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli impiegati con la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo B possono anche essere preposti, a domanda o di ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo A. Gli impiegati predetti promossi alla qualifica superiore possono continuare a dirigere uffici locali di gruppo B. Per i trasferimenti negli uffici locali di gruppo A, a norma dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale di corrispondente qualifica rispetto a quelli della qualifica inferiore. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 259, e' abrogata limitatamente ai direttori di ufficio locale di gruppo B.