La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  impiegati  con  la qualifica di direttore di ufficio locale di
gruppo  B possono anche essere preposti, a domanda o di ufficio, alla
dirigenza di uffici locali di gruppo A.
  Gli  impiegati  predetti  promossi alla qualifica superiore possono
continuare a dirigere uffici locali di gruppo B.
  Per  i  trasferimenti  negli  uffici  locali  di  gruppo A, a norma
dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno la precedenza assoluta
i  direttori di ufficio locale di corrispondente qualifica rispetto a
quelli della qualifica inferiore.
  La disposizione di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n.
259,  e'  abrogata  limitatamente  ai  direttori di ufficio locale di
gruppo B.