La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e  ferroviario
e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente  -  opera
di prevalente interesse nazionale - si provvede mediante  affidamento
dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche'  dello
esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al
cui  capitale  sociale  partecipi   direttamente   o   indirettamente
l'Istituto per la ricostruzione industriale  con  almeno  il  51  per
cento. 
  Il restante 49 per cento del capitale  sociale  sara'  sottoscritto
dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello  Stato,  dall'ANAS,  dalle
regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici. 
  La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per  i  lavori
pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di  concerto  con  i
Ministri per il  bilancio  e  la  programmazione  economica,  per  il
tesoro, per le partecipazioni statali e  per  la  marina  mercantile,
sentito il CIPE. 
  Con lo stesso  decreto  viene  approvata,  sentiti  i  consigli  di
amministrazione delle Ferrovie  dello  Stato  e  dell'ANAS  e  previo
parere del Consiglio di  Stato,  la  convenzione  che  disciplina  la
concessione. 
  Nelle stesse forme  sono  approvate  le  eventuali  modifiche  alla
convenzione.