IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, gia' prorogati con la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. L'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, salvo quanto stabilito al n. 3 dell'art. 12 della legge stessa, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973. Resta fermo, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1972, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi, da effettuarsi nei termini e con le modalita' previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".