IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
ulteriormente  i  termini  dell'entrata  in  vigore  delle  norme per
l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971,
n.  825,  concernente  delega  legislativa  al Governo per la riforma
tributaria, gia' prorogati con la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro
per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal
seguente:
  "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria prevista
dalla  legge  9  ottobre 1971, n. 825, salvo quanto stabilito al n. 3
dell'art.  12  della  legge stessa, entreranno in vigore il 1 gennaio
1973.
  Resta  fermo, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al
periodo   d'imposta   1972,   l'obbligo   della  presentazione  della
dichiarazione dei redditi stessi, da effettuarsi nei termini e con le
modalita'  previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645".