IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  lo  statuto  speciale  per  la Sardegna, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
  Viste  le  proposte  presentate dalla commissione paritetica di cui
all'art. 56 dello statuto predetto;
  Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro  e per l'agricoltura e le
foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'ispettorato  compartimentale  dell'agricoltura  e  l'osservatorio
fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive
del  Ministero  dell'agricoltura e foreste le funzioni riservate allo
Stato, sono trasferiti alla regione.
  L'osservatorio fitopatologico continuera' a provvedere in base alle
direttive   degli   organi   statali   al  rilascio  dei  certificati
fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.
  Si  intendono  altresi'  trasferiti alla regione tutti gli uffici e
servizi   del  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste  esistenti  in
Sardegna,  gia'  passati  alle  dipendenze  della medesima, in virtu'
dell'art.  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 maggio
1950, n. 327.
  Sono  esclusi  dal  suddetto  trasferimento  gli  uffici  e servizi
concernenti:
    a)  la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio
di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;
    b) la sperimentazione agraria.
  Resta  altresi' escluso dal trasferimento il commissariato agli usi
civici,  fermo  restando  alla  regione  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative gia' ad essa devolute nella materia degli usi civici e
dei demani comunali.