IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto; Udito il parere del Consiglio regionale sardo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1. L'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'osservatorio fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni riservate allo Stato, sono trasferiti alla regione. L'osservatorio fitopatologico continuera' a provvedere in base alle direttive degli organi statali al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni. Si intendono altresi' trasferiti alla regione tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna, gia' passati alle dipendenze della medesima, in virtu' dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327. Sono esclusi dal suddetto trasferimento gli uffici e servizi concernenti: a) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario; b) la sperimentazione agraria. Resta altresi' escluso dal trasferimento il commissariato agli usi civici, fermo restando alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative gia' ad essa devolute nella materia degli usi civici e dei demani comunali.