IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, numero 2035, e modificato con
regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Modena, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo  l'art. 212 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi  sono  inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
endocrinologia.

            Scuola di specializzazione in endocrinologia

  Art.  213.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  endocrinologia
conferisce il diploma di specialista in endocrinologia.
  Art.  214.  -  Alla  scuola,  che  ha  sede  presso  la cattedra di
semeiotica  medica  dell'universita',  sono  ammessi  i  laureati  in
medicina e chirurgia.
  Art.  215.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  anni tre con 6 posti
disponibili per anno. Totale 18 posti.
  Art. 216. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

    1° Anno:
      Insegnamenti fondamentali:
        1) Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
        2) Fisiologia endocrina;
        3) Biochimica endocrina;
        4) Anatomia patologica delle malattie endocrine (biennali);
        5) Semeiotica e diagnostica endocrina (biennale);
      Insegnamenti complementari:
        1) Tecniche di laboratorio endocrinologiche.

    2° Anno:
      Insegnamenti fondamentali:
        1) Anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale);
        2) Semeiotica e diagnostica endocrine (biennale);
        3)   Patologia  speciale  medica  e  clinica  delle  malattie
endocrine e delle auxopatie (biennale);
        4) Eredopatologia endocrina;
      Insegnamenti complementari:
        1) Endocrinologia ostetrico-ginecologica.

    3° Anno:
      Insegnamenti fondamentali:
        1)   Patologia  speciale  medica  e  clinica  delle  malattie
endocrine e delle auxopatie (biennale);
        2) Terapia delle malattie endocrine;
      Insegnamenti complementari:
        1) Farmacologia endocrina.

  Art.  217.  -  Per  essere  ammessi all'anno successivo gli allievi
debbono  ottenere  tutte le attestazioni di frequenza ai corsi propri
dell'anno e debbono superare tutti gli esami.
  Per  essere  ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver
superato  tutti gli esami delle materie fondamentali piu' un esame di
almeno una materia complementare a scelta.
  I  candidati, non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e
all'esame  di diploma, potranno sostenere le prove dopo un altro anno
di frequenza.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972

                                LEONE

                                                             SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte, dei conti, addi' 23 marzo 1973
  Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 7. - VALENTINI