IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 12 ottobre 1956, n. 1212, istitutiva del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535, recante le norme di attuazione alla legge sopraindicata; Considerata l'opportunita' di modificare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535, recante le norme di attuazione della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, istitutiva del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e' modificato come segue: Il consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi si riunisce di regola due volte ogni mese ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario od opportuno dal presidente dell'ente. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio e' necessario che sia presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di votazione in parita' prevale il voto del Presidente, ove la votazione non sia segreta. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da lui e dal presidente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 novembre 1972 LEONE ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 4. - VALENTINI