IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 71 e 76, ultimi comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964, riguardanti la determinazione delle modalita' per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli "esperti qualificati" e dei "medici autorizzati", nonche' per l'accertamento della loro capacita' tecnica e professionale e della loro idoneita' fisica; Vista la legge n. 1860, del 31 dicembre 1962, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare; Vista la legge n. 1203, del 14 ottobre 1957, concernente la ratifica del trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica; Sentita la commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del predetto trattato istitutivo; Sentito il Consiglio interministeriale di consultazione e coordinamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita' e d'intesa con il Ministro per la marina mercantile; Decreta: Art. 1. Elenchi nominativi Ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati, rispettivamente, della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della protezione, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, si applicano le norme del presente decreto.