IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  71  e  76,  ultimi  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964, riguardanti
la  determinazione  delle  modalita'  per  l'iscrizione negli elenchi
nominativi  degli  "esperti  qualificati" e dei "medici autorizzati",
nonche'   per   l'accertamento   della   loro   capacita'  tecnica  e
professionale e della loro idoneita' fisica;
  Vista la legge n. 1860, del 31 dicembre 1962, sull'impiego pacifico
dell'energia nucleare;
  Vista  la  legge  n.  1203,  del  14  ottobre  1957, concernente la
ratifica del trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia
atomica;
  Sentita  la  commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art.
33, secondo comma, del predetto trattato istitutivo;
  Sentito   il   Consiglio   interministeriale   di  consultazione  e
coordinamento;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per la sanita' e d'intesa con il Ministro
per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Elenchi nominativi

  Ai  fini  dell'iscrizione  negli  elenchi  nominativi degli esperti
qualificati  e  dei  medici autorizzati, incaricati, rispettivamente,
della   sorveglianza   fisica   e  della  sorveglianza  medica  della
protezione,  secondo  quanto stabilito dalle norme vigenti in materia
di  protezione  dai  rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, si
applicano le norme del presente decreto.