Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale 
                               Art. 1. 
                          (Linea doganale) 
 
  Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono  la
linea doganale. 
  Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci  dei  fiumi  e
degli altri corsi d'acqua nonche' degli  sbocchi  dei  canali,  delle
lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea  doganale  segue
la linea retta congiungente i punti piu' foranei  di  apertura  della
costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite  esterno
delle opere portuali e le linee rette che congiungono  le  estremita'
delle loro aperture, in modo da includere  gli  specchi  d'acqua  dei
porti medesimi. 
  Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di  Livigno
la   linea   doganale,   anziche'   il   confine   politico,    segue
rispettivamente  le  sponde  nazionali  del  lago  di  Lugano  e   la
delimitazione del territorio del comune di  Livigno  verso  i  comuni
italiani ad esso limitrofi; nel tratto da Gorizia al  mare  la  linea
predetta  coincide   con   il   confine   orientale   della   regione
Friuli-Venezia-Giulia.  Il  confine   politico   che   racchiude   il
territorio del comune di  Campione  d'Italia  non  costituisce  linea
doganale.