IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
  Visti  gli articoli 8, 9, 68 e 108 del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1972, n. 670 che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e l'aviazione
civile, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste.

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle province di
Trento  e di Bolzano i beni di interesse storico e artistico, i porti
lacuali  e le opere di bonifica di competenza statale, indicati negli
elenchi  A),  B) e C), annessi al presente decreto, nonche' gli altri
beni,  delle  medesime categorie, l'appartenenza dei quali allo Stato
venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero
dell'autorita' amministrativa.