IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Visti gli articoli 8, 9, 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e l'aviazione civile, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste. Decreta: Art. 1. Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni di interesse storico e artistico, i porti lacuali e le opere di bonifica di competenza statale, indicati negli elenchi A), B) e C), annessi al presente decreto, nonche' gli altri beni, delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali allo Stato venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorita' amministrativa.