IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  19  e  109  del  decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista
dal  secondo  comma  dell'art.  107  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello  Stato  in materia di
scuola  materna  e  di  istruzione  elementare  e  secondaria (media,
classica,   scientifica,   magistrale,   tecnica,   professionale  ed
artistica),  nonche'  in  materia  di scuola popolare, esercitate sia
direttamente  dagli  organi centrali e periferici dello Stato sia per
il  tramite  di  enti  ed  istituti  pubblici a carattere nazionale o
pluriregionale,  sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio,
dalla  provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16
dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
  Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico
ed  economico  del  personale  insegnante  -  ispettivo,  direttivo e
docente  -  di  ruolo  e'  non  di  ruolo,  delle scuole d'istruzione
elementare  e secondaria, nonche' di scuola popolare, della provincia
di Bolzano.