IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 19 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta: Art. 1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), nonche' in materia di scuola popolare, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto. Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e' non di ruolo, delle scuole d'istruzione elementare e secondaria, nonche' di scuola popolare, della provincia di Bolzano.