La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1967, n.
613, e' aggiunto il seguente:
  "Le  aree ed i limiti di tempo, entro i quali l'ENI deve effettuare
la  prospezione  estensiva di cui al presente articolo nel sottofondo
marino  situato  al  di  fuori  della  linea isobatica dei 200 metri,
nell'ambito della piattaforma continentale italiana, sono determinati
dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con propri
decreti,  di  concerto  con  i Ministri per gli affari esteri, per la
marina  mercantile,  per  le  partecipazioni statali e per le poste e
telecomunicazioni,  sentito  il comitato tecnico per gli idrocarburi.
Entro   gli  stessi  termini  indicati  nei  suddetti  decreti  l'ENI
provvedera' agli adempimenti previsti nell'articolo 6".
  All'articolo  6  della  predetta  legge  21 luglio 1967, n. 613, le
parole "Entro i termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5"
sono sostituite dalle seguenti:
  "Entro  i termini indicati nel quarto comma e nei decreti di cui al
quinto comma dell'articolo 5".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 giugno 1973

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - FERRI -
                                                     MEDICI - GIOIA -
                                              LUPIS - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI