La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         (Natura e funzioni)

  L'Istituto superiore di sanita' dipende dal Ministro per la sanita'
ed  e'  organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti
particolari e di autonomia scientifica.
  L'Istituto:
    a)  svolge  attivita' di ricerca scientifica ai fini della tutela
della   salute   pubblica   e   del   mantenimento  della  integrita'
psico-fisica dei cittadini;
    b)  esegue,  nei  casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e
controlli  analitici  e  provvede,  per  la parte igienico-sanitaria,
all'esame  tecnico  dei  brevetti  e all'esame tecnico di progetti di
opere ed impianti produttivi pubblici e privati;
    c)  compie  accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria
anche  in  relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque,
luoghi di lavoro;
    d)   interviene,  a  tutela  della  salute  pubblica,  nel  campo
igienico-sanitario,  provvedendo  in  particolare:  alla elaborazione
delle   norme   tecniche  concernenti  farmaci,  alimenti,  prodotti,
attivita'  ed  opere del settore; alla conservazione, distribuzione e
preparazione degli standards biologici; provvede alla classificazione
in  tabella  ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati
nello  sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento
di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;
    e)  esercita  vigilanza,  limitatamente  all'attivita' di sanita'
pubblica, sugli istituti zooprofilattici;
    f)  produce,  su  richiesta del Ministro per la sanita', sostanze
terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;
    g)  promuove  ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento
tecnico  per  il  personale  addetto  ai  servizi  di  sanita'  delle
amministrazioni pubbliche;
    h)   promuove   convegni  e  dibattiti  scientifici  a  carattere
nazionale  ed  internazionale  sui  temi  riguardanti  i suoi compiti
istituzionali;  partecipa  con  propri esperti a convegni e dibattiti
nazionali  ed  internazionali  riguardanti  gli stessi compiti; rende
noti  mediante  pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche
effettuate   i   metodi  di  analisi  elaborati  ed  in  generale  la
documentazione  scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della
sanita' pubblica;
    i)  collabora  con  il Ministro per la sanita' all'elaborazione e
all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
    l)   provvede   all'accertamento   della   composizione  e  della
innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della
sperimentazione clinica sull'uomo.