La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Natura e funzioni) L'Istituto superiore di sanita' dipende dal Ministro per la sanita' ed e' organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. L'Istituto: a) svolge attivita' di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrita' psico-fisica dei cittadini; b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati; c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro; d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attivita' ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura; e) esercita vigilanza, limitatamente all'attivita' di sanita' pubblica, sugli istituti zooprofilattici; f) produce, su richiesta del Ministro per la sanita', sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico; g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanita' delle amministrazioni pubbliche; h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanita' pubblica; i) collabora con il Ministro per la sanita' all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica; l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.