IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare integrazioni e correzioni al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Limitatamente  al  primo  anno  di  applicazione, il termine del 30
aprile,  previsto  nel  primo  comma  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, e' fissato al 30
novembre 1973.