IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Ritenuta la necessita' di apportare integrazioni e correzioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Limitatamente al primo anno di applicazione, il termine del 30 aprile, previsto nel primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, e' fissato al 30 novembre 1973.