IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  comma  primo, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri  nella riunione del 12 giugno
1973;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per l'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano esercitano nelle
materie  degli  spettacoli  pubblici  e  degli  esercizi  pubblici le
attribuzioni  degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi
e  nei limiti dell'art. 9, numeri 6) e 7), e dell'art. 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  Ai  fini  dell'eventuale  annullamento  d'ufficio,  ai  sensi della
legislazione  statale,  dei  provvedimenti  adottati  in  materia  di
esercizi  pubblici, le province trasmettono al Ministro per l'interno
un  elenco  mensile  dei provvedimenti adottati con l'indicazione del
loro oggetto.