IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  comma  primo, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'art.  107, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670;
  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri  nella riunione del 12 giugno
1973;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale ed il
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello  Stato  in materia di
addestramento,   formazione  professionale  e  relativo  orientamento
esercitate  sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello
Stato  sia  per  il  tramite di enti ed istituti pubblici a carattere
nazionale  o  sovraprovinciale,  sono  esercitate,  per il rispettivo
territorio, dalle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto
disposto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto.