IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo
unico delle leggi sul credito fondiario, il regio  decreto  5  maggio
1910, n.  472,  che  approva  il  regolamento  per  l'esecuzione  del
predetto testo unico, e le successive modificazioni; 
  Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive
modificazioni, nonche' il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; 
  Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della  Liguria,
ente morale con sede in Genova, approvato con proprio decreto  dell'8
settembre 1967, n. 908, e  modificato  con  proprio  decreto  del  18
luglio 1969, n. 662; 
  Vista la  deliberazione  dell'assemblea  straordinaria  degli  enti
partecipanti all'Istituto medesimo, adottata in data 14 aprile 1972; 
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed   il
risparmio; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  E' approvata la modificazione degli articoli 4, 14,  23,  24  e  25
dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria,  ente
morale con sede in Genova, in  conformita'  del  testo  allegato  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1974 
  Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 41. - SCIARRETTA