IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, approvato con proprio decreto dell'8 settembre 1967, n. 908, e modificato con proprio decreto del 18 luglio 1969, n. 662; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto medesimo, adottata in data 14 aprile 1972; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione degli articoli 4, 14, 23, 24 e 25 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1973 LEONE LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 41. - SCIARRETTA