La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  sei  anni  previsto dall'articolo 2 della legge 12
marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di
completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni.