IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605,  concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e
al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto  l'art. 3 della predetta legge 14 agosto 1974, n. 354, con il
quale   e'   stato  fissato  al  1  aprile  1975,  lo  effetto  delle
disposizioni  concernenti  l'obbligo  di  indicazione  del  numero di
codice  fiscale  negli  atti  indicati  nell'art.  6  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
  Considerato  che,  in  conseguenza,  si rende necessario emanare ai
sensi  dell'art.  17  della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 norme
correttive delle disposizioni di cui all'art. 16 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  primo,  secondo,  terzo e quarto comma dell'art. 16 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 605, sono
sostituiti dai seguenti:
  "Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli
ordini  professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta
degli  albi,  registri ed elenchi di cui alla lettera g) dell'art. 6,
devono  comunicare  all'anagrafe tributaria i nominativi dei soggetti
iscritti  in  ciascun albo, registro od elenco alla data del 31 marzo
1975,  indicando,  relativamente  a ciascun iscritto, gli elementi di
cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dalla iscrizione.
  Gli  uffici che, a norma dell'art. 146 del codice della navigazione
e dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono preposti alla
tenuta  delle matricole e dei registri di iscrizione delle navi e dei
galleggianti  e  l'ufficio  che,  a  norma dell'art. 753 del predetto
codice  della  navigazione,  e'  preposto  alla  tenuta  del registro
aeronautico   nazionale  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria
l'elenco  delle  navi  e degli aeromobili che risultano iscritti alla
data  del  31  marzo 1975, indicando, per ciascun titolare di diritti
reali  sulle  navi  o sugli aeromobili stessi, gli elementi di cui al
primo comma dell'art. 4 risultanti dalle iscrizioni.
  Le  comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite
entro  il 30 giugno 1975 nella forma e con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro per le finanze.
  La  prima  comunicazione  di cui all'ultimo comma dell'art. 7 sara'
eseguita  entro  il  30 giugno 1976 relativamente agli atti emessi ed
alle  iscrizioni,  modificazioni  e  cancellazioni  intervenute dal 1
aprile al 31 dicembre 1975".