IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto l'art. 3 della predetta legge 14 agosto 1974, n. 354, con il quale e' stato fissato al 1 aprile 1975, lo effetto delle disposizioni concernenti l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale negli atti indicati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; Considerato che, in conseguenza, si rende necessario emanare ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 norme correttive delle disposizioni di cui all'art. 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono sostituiti dai seguenti: "Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera g) dell'art. 6, devono comunicare all'anagrafe tributaria i nominativi dei soggetti iscritti in ciascun albo, registro od elenco alla data del 31 marzo 1975, indicando, relativamente a ciascun iscritto, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dalla iscrizione. Gli uffici che, a norma dell'art. 146 del codice della navigazione e dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono preposti alla tenuta delle matricole e dei registri di iscrizione delle navi e dei galleggianti e l'ufficio che, a norma dell'art. 753 del predetto codice della navigazione, e' preposto alla tenuta del registro aeronautico nazionale devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle navi e degli aeromobili che risultano iscritti alla data del 31 marzo 1975, indicando, per ciascun titolare di diritti reali sulle navi o sugli aeromobili stessi, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dalle iscrizioni. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite entro il 30 giugno 1975 nella forma e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze. La prima comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 sara' eseguita entro il 30 giugno 1976 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1 aprile al 31 dicembre 1975".