IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Palermo,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n.  2412,  e  modificato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2240,   e   successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936; n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta la particolare necessita' di  approvare  le  modifiche
proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Palermo,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Gli articoli da 90 a  99  relativi  all'ordinamento  degli  studi
della  facolta'  di  architettura  sono  abrogati  e  sostituiti  dai
seguenti: 
 
                      FACOLTA' DI ARCHITETTURA 
 
  Art. 90. - La facolta' di architettura ha il fine di pro muovere  e
di  sviluppare   gli   studi   sull'architettura   ne   campo   della
progettazione dell'ambiente. 
  Al termine del corso degli studi, la cui durata e' di cinque  anni,
conferisce la laurea in dottore in architettura. 
  Art. 91. - Nel contesto della facolta' sono attivati gli  istituti,
come servizio alla didattica  ed  alla  ricerca,  sono  retti  da  un
direttore, che e' responsabile del loro funzionamento  e  della  loro
amministrazione. 
  Art. 92. - La facolta' comprende i seguenti  istituti  policattedra
ai quali fanno capo tutti gli insegnamenti attivati: 
    1) Istituto di composizione architettonica; 
    2) Istituto di elementi di architettura; 
    3) Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni 
    4) Istituto di storia dell'architettura; 
    5) Istituto di studi sull'architettura; 
    6) Istituto di tecnologia ambientale; 
    7) Istituto di urbanistica e pianificazione territoriale. 
  Art. 93. - I titoli di studio che danno diritto  all'ammissione  al
1°  anno  della  facolta'  sono   quelli   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge. Il consiglio di facolta' determinera' di volta
in volta, a quale anno potranno essere  ammessi  gli  studenti  od  i
laureati provenienti da  altre  facolta'  universitarie  od  istituti
superiori,  stabilendo   quali   esami   da   essi   superati   siano
convalidabili al fine del corso di studi da cui il presente statuto. 
  Art. 94. - Nella facolta' sono istituiti i seguenti insegnamenti: 
    A) Fondamentali: 
      1) Analisi matematica  e  geometria  analitica  (annuale  +  un
semestre); 
      2) Arredamento (annuale); 
      3) Composizione architettonica (quinquennale); 
      4) Disegno e rilievo (annuale); 
      5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale); 
      6) Fisica (semestrale); 
      7) Fisica tecnica ed impianti (annuale); 
      8) Geometria descrittiva (annuale); 
      9) Igiene edilizia (semestrale); 
      10) Statica (annuale); 
      11) Restauro dei monumenti (annuale); 
      12) Scienza delle costruzioni (annuale); 
      13) Storia dell'architettura (biennale); 
      14) Tecnica delle costruzioni (annuale); 
      15) Tecnologia dell'architettura (biennale); 
      16) Urbanistica (biennale). 
    B) Complementari: 
      1) Letteratura italiana; 
      2) Plastica ornamentale; 
      3) Lingua straniera; 
      4) Arte dei giardini; 
      5) Scenografia; 
      6) Decorazione; 
      7) Materie giuridiche; 
      8) Applicazione di geometria descrittiva; 
      9) Architettura sociale; 
      10) Allestimento e museografia; 
      11) Indirizzi dell'architettura moderna; 
      12) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; 
      13) Complementi di matematica; 
      14) Consolidamento ed adattamento degli edifici; 
      15) Disegno dal vero; 
      16) Ponti e grandi strutture; 
      17) Impianti speciali; 
      18) Istituzioni di storia dell'arte; 
      19) Illuminazione ed acustica nell'edilizia; 
      20) Letteratura artistica; 
      21) Pianificazione territoriale urbanistica; 
      22) Progettazione artistica per l'industria; 
      23) Storia dell'urbanistica; 
      24) Geotecnica e tecnica delle fondazioni; 
      25) Tipologia strutturale; 
      26) Unificazione edilizia e prefabbricazione; 
      27) Materiali da costruzioni speciali; 
      28) Complementi di fisica; 
      29) Costruzioni in zone sismiche; 
      30) Sociologia; 
      31) Economia dello spazio; 
      32) Topografia; 
      33) Analisi dei sistemi urbani; 
      34) Infrastrutture dei trasporti; 
      35) Geografia urbana; 
      36) Metodologia della progettazione; 
      37) Percezione e metodi di rappresentazione; 
      38) Istituzione di analisi matematica; 
      39) Metodologia degli approcci scientifici; 
      40) Controllo ecologico dell'ambiente; 
      41) Strumenti di comunicazione visiva; 
      42) Teoria dei modelli nella progettazione; 
      43) Architettura e mezzi di produzione; 
      44) Teorie dell'architettura. 
    Tutti gli insegnamenti complementari compresi  nella  tabella  B)
sono annuali. 
  Art. 95. - Nella concorrenza alla formazione del numero  minimo  di
esami da superare per l'ammissione alla laurea, giusta quanto dettato
dal successivo art. 98, due insegnamenti  semestrali  si  considerano
equivalenti ad un insegnamento annuale. 
  La  facolta'  attiva  annualmente   un   numero   di   insegnamenti
complementari pari o equivalenti a quattordici insegnamenti di durata
annuale. 
  Art. 96. - Sono stabilite le seguenti precedenze di esami: 
    non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di  statica  e  di
fisica tecnica ed impianti  se  non  e'  stato  superato  l'esame  di
analisi matematica e geometria analitica; 
    non si puo' essere ammesso a sostenere l'esame di  scienza  delle
costruzioni se non e' stato superato l'esame dia statica. 
  Nella  serie  degli  esami  stabiliti   dalla   facolta'   per   la
composizione architettonica, non puo' essere sostenuto un esame senza
che sia stato superato il precedente. 
  Art. 97. - Gli insegnamenti sono svolti mediante lezioni, integrate
da seminari, esercitazioni pratiche, conferenze, visite, etc. 
  Gli esami di profitto consistono in colloqui sugli argomenti  e  le
tematiche dei corsi svolti. 
  Art. 98. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente  deve
aver seguito le lezioni e le esercitazioni, e deve  aver  superato  i
relativi esami di tutti gli esami fondamentali e di sei  insegnamenti
complementari della durata di un anno (o equivalente) da  lui  scelti
tra i quattordici proposti dalla facolta'. 
  Art.  99.  -  L'esame  di   laurea   consiste   nella   valutazione
dell'attivita' svolta e del profitto tratto dal candidato durante  il
corso di studi e nella discussione d'una tesi  riguardante  il  campo
disciplinare della facolta'. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1974 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975 
  Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 68