IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Sassari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084, e modificato
con  regio  decreto  17  ottobre  1941,   n.   1217,   e   successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto  il  regio  decreto-legge  20  giugno  1935,  numero   1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta la particolare necessita' di  approvare  le  modifiche
proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Sassari,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati,  e  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    L'art. 30, relativo agli istituti della facolta' di magistero, e'
abrogato e sostituito dal seguente: 
      Fanno parte della facolta' di magistero i seguenti istituti: 
 
      Istituto di scienze storiche; 
      Istituto di scienze geografiche, antropologiche e sociologiche;
      Istituto di antichita' ed arte; 
      Istituto di filosofia e pedagogia; 
      Istituto di filologia classica; 
      Istituto di filologia moderna; 
      Istituto di lingue e letterature straniere. 
  Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: 
    16) Storia della cultura della Sardegna; 
    17) Archivistica; 
    18) Istituzioni medioevali; 
    19) Archeologia; 
    20) Civilta' greca; 
    21) Civilta' bizantina; 
    22) Storia dei Paesi islamici; 
    23) Storia del Risorgimento; 
    24) Storia della musica; 
    25) Storia delle tradizioni popolari. 
  Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: 
    14) Filosofia morale; 
    15) Estetica; 
    16) Storia della filosofia antica; 
    17) Filosofia del linguaggio; 
    18) Etnologia; 
    19) Metodologia e didattica; 
    20) Psicologia dell'eta' evolutiva. 
  Art. 34 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: 
    11) Linguistica generale; 
    12) Filosofia del linguaggio; 
    13) Letteratura anglo-americana; 
    14) Lingua e letteratura portoghese; 
    15) Lingua e letteratura catalana; 
    16) Lingua e letteratura neo-greca. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1974 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975 
  Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 72