IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: L'art. 30, relativo agli istituti della facolta' di magistero, e' abrogato e sostituito dal seguente: Fanno parte della facolta' di magistero i seguenti istituti: Istituto di scienze storiche; Istituto di scienze geografiche, antropologiche e sociologiche; Istituto di antichita' ed arte; Istituto di filosofia e pedagogia; Istituto di filologia classica; Istituto di filologia moderna; Istituto di lingue e letterature straniere. Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: 16) Storia della cultura della Sardegna; 17) Archivistica; 18) Istituzioni medioevali; 19) Archeologia; 20) Civilta' greca; 21) Civilta' bizantina; 22) Storia dei Paesi islamici; 23) Storia del Risorgimento; 24) Storia della musica; 25) Storia delle tradizioni popolari. Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: 14) Filosofia morale; 15) Estetica; 16) Storia della filosofia antica; 17) Filosofia del linguaggio; 18) Etnologia; 19) Metodologia e didattica; 20) Psicologia dell'eta' evolutiva. Art. 34 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: 11) Linguistica generale; 12) Filosofia del linguaggio; 13) Letteratura anglo-americana; 14) Lingua e letteratura portoghese; 15) Lingua e letteratura catalana; 16) Lingua e letteratura neo-greca. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 72