La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra) Le tabelle C ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.