La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
   (Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)

  Le  tabelle  C ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono
sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.