La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il  contributo  annuo  di  L.  12.500.000  a  favore  del  Comitato
internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 13 ottobre  1965,
n. 1187, e' elevato a L. 24.000.000 con  decorrenza  dal  1°  gennaio
1974.