La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il contributo annuo di L. 12.500.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 13 ottobre 1965, n. 1187, e' elevato a L. 24.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1974.