La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vanno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1967. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 marzo 1975 LEONE MORO - TOROS - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE