La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n.
47, vanno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1967. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 marzo 1975 
 
                                LEONE 
 
                                                       MORO - TOROS - 
                                                             GULLOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE