IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione
del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio del 18 maggio
1972,  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati nel settore
degli ortofrutticoli, e successive modifiche;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di avviare alla distillazione un
quantitativo  di  mele di produzione 1975, al fine di non appesantire
il mercato con le eccedenze giacenti nei magazzini;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste di
concerto   con  i  Ministri  per  il  bilancio  e  la  programmazione
economica,  per  le  finanze,  per  il  tesoro  e per l'industria, il
commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  agevolazioni  previste dall'art. 13 della legge 25 maggio 1970,
n. 364, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli
iscritte  nell'elenco  nazionale  di  cui  all'art.  5 della legge 27
luglio 1967, n. 622, che dal 7 gennaio 1976 provvedano a ritirare dal
mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio del 18
maggio 1972, e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato
stesso,  nel  limite  massimo  di  2 milioni di quintali complessivi,
avvalendosi  delle  disposizioni  del  predetto regolamento (CEE) per
l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool,
sotto  il  controllo  dell'A.I.M.A. e con le procedure disposte a tal
fine dai regolamenti comunitari.
  Con  successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
di  concerto  con  i  Ministri  per  le  finanze  per il tesoro e per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato, saranno emanati, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
norme e criteri per la sua sollecita attuazione.