IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di avviare alla distillazione un quantitativo di mele di produzione 1975, al fine di non appesantire il mercato con le eccedenze giacenti nei magazzini; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1. Le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 7 gennaio 1976 provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi, avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento (CEE) per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'A.I.M.A. e con le procedure disposte a tal fine dai regolamenti comunitari. Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua sollecita attuazione.