IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare le
norme  concernenti  la  corresponsione  dell'assegno di pensionamento
anticipato  istituito  dall'art.  11  della legge 5 novembre 1968, n.
1115;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine  del  31  dicembre 1975, stabilito dall'art. 6, secondo
comma,  della  legge  8  agosto  1972,  n. 464, per la corresponsione
dell'assegno  istituito  dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e' prorogato al 31 dicembre 1977.