IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la corresponsione dell'assegno istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e' prorogato al 31 dicembre 1977.