IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n.
766;
  Visti i trattati che istituiscono la Comunita' europea dell'energia
atomica  e la Comunita' economica europea, approvati e resi esecutivi
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visto  il  trattato  che  istituisce  un  consiglio  unico  ed  una
commissione unica delle Comunita' europee, approvato e reso esecutivo
con legge 3 maggio 1966, numero 437;
  Visto  il  trattato  relativo  all'adesione del Regno di Danimarca,
dell'Irlanda,  del  Regno  di  Norvegia  e  del  Regno  Unito di Gran
Bretagna  e dell'Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea ed
alla   Comunita'  europea  dell'energia  atomica,  approvato  e  reso
esecutivo con legge 21 dicembre 1972, n. 826;
  Viste le decisioni n. 73/246/CECA del 10 luglio 1973, n. 74/41/CECA
del  20  dicembre  1973,  n.  74/434/CECA  del  29  luglio  1974,  n.
75/21/CECA  del 17 dicembre 1974 e n. 75/484/CECA del 17 luglio 1975,
relative alla con cessione di uno speciale regime daziario per taluni
pro  dotti  siderurgici,  emanate  dalla  commissione delle Comunita'
europee  in  conformita'  degli  accordi rispettivamente stipulati in
data  25  giugno  1973,  17 dicembre 1973, 25 giugno 1974, 2 dicembre
1974  e  10  luglio  1975, dai rappresentanti dei Governi degli Stati
membri della CECA, riuniti nell'ambito del consiglio;
  Viste  le decisioni n. 73/443/CECA e n. 73/444/CECA del 18 dicembre
1973;  n.  74/596/CECA e n. 74/597/CECA del 2 dicembre 1974, relative
alla   concessione  di  preferenze  tariffarie  per  taluni  prodotti
siderurgici  originari  di  Paesi  in  via  di sviluppo, adottate dai
rappresentanti  dei  Governi degli Stati membri della CECA riuniti in
sede di consiglio;
  Vista la decisione n. 73/155/CECA del 25 giugno 1973, relativa alla
concessione  di  preferenze  tariffarie  per prodotti originari della
Norvegia,  adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri
della CECA, riuniti in sede di consiglio;
  Vista  la  decisione  n. 73/407/CECA del 10 dicembre 1973, relativa
alla  concessione  di  preferenze  tariffarie  per prodotti originari
della  Finlandia, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati
membri della CECA, riuniti in sede di consiglio;
  Vista la decisione n. 75/373/CECA del 26 giugno 1975, relativa alla
concessione  di  preferenze  tariffarie  per  prodotti  originari  di
Israele,  adottata  dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri
della CECA, riuniti in sede di consiglio;
  Vista la decisione n. 75/90/CECA del 30 gennaio 1975, relativa alla
concessione  di  preferenze  tariffarie  per prodotti originari degli
Stati  africani  e  malgascio  associati  e  dei  Paesi  e  Territori
d'oltremare,  adottata  dai  rappresentanti  dei  Governi degli Stati
membri  della CECA nella sua composizione originaria, riuniti in sede
di consiglio;
  Vista la decisione n. 75/371/CECA del 24 giugno 1975, relativa alla
concessione  di  preferenze  tariffarie  per prodotti originari degli
Stati   africani,   dei  Caraibi  e  del  Pacifico  e  dei  Territori
d'oltremare associati alla Comunita', adottata dai rappresentanti dei
Governi degli Stati membri CECA, riuniti in sede di consiglio;
  Vista  la  tariffa  dei dazi doganali d'importazione, approvata con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e
successive modificazioni;
  Vista la tariffa doganale comune delle Comunita' europee, approvata
con  regolamento  del Consiglio delle Comunita' europee n. 950/68/CEE
del 28 giugno 1968, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  15  febbraio  1973,  n. 25, con la quale e' stata
ulteriormente   prorogata   la   delega   al   Governo  ad  apportare
modificazioni  alla  detta  tariffa dei dazi doganali d'importazione,
conferita con l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
  Sentita  la  commissione  parlamentare  di  cui  all'art.  4  della
predetta legge 1 febbraio 1965, n. 13, confermata a norma dell'art. 2
della citata legge 15 febbraio 1973, n. 25;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nell'allegato B alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della
Repubblica  italiana,  approvata  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono
inseriti  i  seguenti contingenti tariffari in esenzione da dazio, da
valere per i periodi indicati a fianco di ciascun contingente:


        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----