La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna: a) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati - 7 febbraio 1970; b) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati - 7 febbraio 1970; c) Protocollo addizionale alle convenzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) - 7 febbraio 1970; d) Protocollo concernente i contributi alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia da parte degli Stati parti delle convenzioni del 25 febbraio 1961, sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) - 7 febbraio 1970; e) Protocollo concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 9 novembre 1973; f) Protocollo concernente l'entrata in vigore delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) e del loro protocollo addizionale di cui alla lettera c) - 9 novembre 1973.