La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Competenze regionali

  Le  funzioni  amministrative  esercitate dallo Stato ai sensi della
legge  23  giugno  1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101,
sugli  istituti  zooprofilattici  sperimentali elencati nella tabella
annessa  alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano
norme  legislative  e  regolamentari  per la loro strutturazione e la
loro  gestione.  Il  trasferimento  delle  funzioni di cui sopra alle
regioni  a  statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle
norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
  La  legge  regionale  fissa  le  attribuzioni,  la composizione, la
nomina,  la  durata  della  carica,  le  incompatibilita',  i casi di
sostituzione  e di scioglimento dei consigli di amministrazione. Essa
fissa  altresi' le attribuzioni e la durata in carica del presidente,
della    giunta   esecutiva,   in   particolare   specificandone   la
composizione,    del    collegio    sindacale    e    del    comitato
tecnico-scientifico.
  Con  la  stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalita' per
la gestione comune degli istituti interregionali.