IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 del predetto statuto speciale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanita', per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali; Decreta: Art. 1. Le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, relativamente al suo territorio.