IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Milano  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Milano,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
  Art. 148 - nell'elenco delle  scuole  di  specializzazione  annesse
alla facolta' di medicina e chirurgia la scuola  di  specializzazione
in medicina fisica e riabilitazione muta la denominazione  in  quella
di scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione. 
  Allo  stesso  elenco  sono   aggiunte   le   seguenti   scuole   di
specializzazione: 
    scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio;
    scuola di specializzazione in microbiologia; 
    scuola di specializzazione in malattie tropicali e subtropicali. 
  L'art. 161, terzo comma, e' modificato  nel  senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
allergologia ed immunologia clinica e' stabilito in 15 (quindici) per
ogni anno di corso. 
  L'art. 181, secondo comma, e' modificato nel senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
chirurgia e' stabilito in 60 (sessanta) per il primo  anno  di  corso
(totale 300 iscritti). 
  L'art. 192 e' modificato nel senso che il numero degli iscritti  da
ammettere alla scuola di specializzazione in  chirurgia  d'urgenza  e
pronto soccorso e' stabilito in 25 (venticinque)  per  ogni  anno  di
corso per un totale di 50 iscritti. 
  L'art. 198, secondo comma, e' modificato nel senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
chirurgia plastica ricostruttiva e' stabilito in 20  (venti)  per  il
primo anno di corso (totale 60 iscritti). 
  L'art. 216, secondo comma, e' modificato nel senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
malattie infettive e' stabilito in  12  (dodici)  per  ogni  anno  di
corso. 
  Gli articoli 220, 221, 223, 224, 227, 229, 230, 231, relativi  alla
scuola di specializzazione in medicina fisica  e  riabilitazione  che
muta la denominazione in quella  di  scuola  di  specializzazione  in
terapia fisica  e  riabilitazione  sono  abrogati  e  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione 
  Art. 220. - La direzione della scuola viene assunta ogni  tre  anni
da professori di ruolo che  coprono  la  cattedra  di  clinica  delle
malattie nervose e mentali e di clinica ortopedica. 
  Nel caso in cui le cattedre non siano coperte da un  professore  di
ruolo, il direttore della scuola e' scelto dalla facolta'. 
  Il consiglio della scuola si compone dei professori che tengono gli
insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore. 
  Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su  proposta
del consiglio di facolta', udito il direttore della scuola. 
  Art. 221. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e
chirurgia. 
  Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato ad  un  massimo  di
venti per il primo anno di corso (totale 60 iscritti). Gli  aspiranti
all'iscrizione al primo anno  dovranno  presentare  alla  segreteria,
entro e non oltre il 30 novembre,  domanda  di  ammissione  in  bollo
competente, corredata dei documenti prescritti e di quei  titoli  che
ciascun  candidato  ritenesse  opportuno   presentare   nel   proprio
interesse  (carriera  scolastica,  titoli  scientifici   e   pratici,
conoscenza di lingue straniere, ecc.).  I  documenti  prescritti  per
l'immatricolazione sono  quelli  indicati  nel  manifesto  pubblicato
annualmente dall'Universita'. 
  Gli aspiranti all'ammissione  al  primo  corso  dovranno  sostenere
presso la scuola  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  secondo  la
particolare esigenza didattica della scuola stessa. 
  I posti disponibili saranno conferiti in base alla  graduatoria  di
detto concorso. 
  Art. 223. - La durata del corso della scuola di specializzazione in
terapia fisica e riabilitazione e' di tre anni. 
  Le abbreviazioni di corso non sono consentite per alcun motivo. 
  Art. 224. - La ripartizione degli  insegnamenti  nei  tre  anni  di
corso ed il piano degli studi  consigliato  dalla  facolta'  verranno
resi noti all'inizio di ogni anno accademico con  apposito  manifesto
redatto dall'Universita'. 
  L'insegnamento  si  svolge  normalmente   secondo   il   calendario
universitario durante il periodo delle lezioni. 
  La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto  l'anno  solare,
senza interruzioni per la pratica clinica e  di  laboratorio  che  si
esplica attraverso l'internato. 
  Art. 227. - L'allievo che  abbia  regolarmente  frequentato  sia  i
corsi che i periodi di internato  e  che  abbia  superato  gli  esami
prescritti per il primo anno potra' ottenere l'iscrizione al  secondo
anno di corso e cosi' per il terzo anno. 
  L'allievo che non  abbia  ottenuto  le  attestazioni  di  frequenza
annuali non potra' sostenere i relativi esami di  profitto  e  dovra'
ripetere  l'anno  con  conseguente  pagamento  di  tutte  le   tasse,
soprattasse e contributi. 
  L'allievo che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza annuali e
che non abbia superato gli esami  di  profitto  annuali,  non  potra'
essere ammesso all'anno successivo di corso, ma sara' iscritto  fuori
corso. 
  Art. 229. - Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere
gli esami di profitto del programma in singole prove.  Nel  2°  e  3°
anno  sono  compresi  degli  insegnamenti  facoltativi  tra  cui   lo
specializzando dovra' obbligatoriamente  sceglierne  cinque,  secondo
l'indirizzo da  lui  preferito.  Le  domande  di  esame  di  profitto
dovranno  essere  presentate  nei  termini  che   saranno   stabiliti
all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e dovranno  essere
accompagnate  dal  libretto   di   iscrizione   con   le   prescritte
attestazioni di frequenza. 
  Art. 230. - Per  essere  ammesso  all'esame  di  diploma  l'allievo
dovra' dimostrare di aver regolarmente seguito  i  corsi  e  superato
tutti gli esami di profitto dei tre anni di corso. L'esame di diploma
consiste nella discussione orale di un tema approvato  in  precedenza
dal  direttore  della  scuola  corredata   da   rilievi   clinici   o
sperimentali personali. Il titolo della  dissertazione,  firmato  dal
professore relatore e controfirmato dal direttore della scuola,  deve
essere depositato in segreteria entro i termini di tempo che verranno
stabiliti. La dissertazione scritta, in quattro  copie,  deve  essere
depositata in segreteria almeno quindici giorni prima  dell'esame  di
diploma. L'allievo respinto all'esame di diploma  puo'  ripresentarsi
alla prova soltanto dopo due anni. 
  Art. 231. - La commissione per gli anni di  profitto,  composta  da
non meno di tre membri, compreso un libero docente, e'  nominata  dal
direttore della scuola. 
  La commissione per  l'esame  di  diploma  e'  costituita  da  sette
membri, nominati dal preside di facolta', udito  il  direttore  della
scuola. 
  Le materie di insegnamento sono: 
    1° Anno: 
      1) principi di anatomia funzionale (propedeutico per  tutte  le
materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); 
      2) fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra). 
    2° Anno: 
      1)  semeiotica  e  clinica   delle   motulesioni   neurologiche
(propedeutico per materie di insegnamento di base del terzo anno); 
      2)  semeiotica  e  clinica  delle  deformita'   e   motulesioni
ortopediche (come sopra); 
      3) massoterapia e terapia manuale; 
      4) cinesiologia, cinesiterapia e ginnastica medica; 
      5) idroterapia e balneoterapia. 
    3° Anno: 
      1) elettroterapia ed elettrologia; 
      2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; 
      3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico  e
traumatologico; 
      4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. 
    Le materie facoltative elencate qui di  seguito  potranno  essere
distribuite   nel   secondo   e   terzo   anno   a   seconda    della
caratterizzazione della scuola ed a giudizio dei singoli consigli  di
facolta': 
      1) elettromiografia; 
      2) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; 
      3) rieducazione respiratoria; 
      4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio; 
      5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione; 
      6) medicina assicurativa; 
      7) rieducazione nei disturbi della visione; 
      8) climatoterapia; 
      9) problemi di riabilitazione geriatrica; 
      10) riqualificazione professionale. 
  L'art. 232, ultimo comma, e' modificato nel  senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
medicina interna e' stabilito in 12 (dodici) per ogni anno di corso. 
  L'art. 237, secondo comma, e' modificato nel senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
neurochirurgia e' stabilito in 10 (dieci) per ogni anno di corso. 
  L'art. 238, secondo comma, e' modificato nel senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
neurologia e' stabilito in 20 (venti) per il primo anno di corso, per
un totale complessivo di 80 specializzandi. 
  L'art. 245, secondo comma, e' modificato nel senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale e' stabilito in  10
(dieci) per ogni anno di corso. 
  L'art. 247, settimo comma, e' modificato nel senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
psichiatria e' stabilito in 25 (venticinque) per  il  primo  anno  di
corso (totale 100 iscritti). 
  L'art. 258, terzo comma, e' modificato  nel  senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
reumatologia e' stabilito in 11 (undici) per il primo anno  di  corso
(totale 33 iscritti). 
  L'art. 261, secondo comma, e' modificato nel senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
scienza dell'alimentazione e stabilito in 30 (trenta) per  ogni  anno
di corso. 
  Dopo l'art. 264 sono inseriti, con il conseguente spostamento della
numerazione degli articoli  successivi,  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione   in
malattie del fegato e del ricambio, in microbiologia  e  in  malattie
tropicali e subtropicali di cui all'art. 148. 
  Scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio 
  Art. 265. - La scuola ha la durata di tre anni ed  ha  sede  presso
l'istituto di clinica medica generale e terapia medica terza. 
  Potranno essere iscritti alla  scuola  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia nel numero massimo di otto per anno, per un  totale  di  24
specializzandi nei tre anni di corso. 
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso per nessun motivo. 
  Art. 266. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) anatomia e istologia normale del fegato e delle vie biliari;
      2) fisiologia del fegato e delle vie  biliari  e  del  ricambio
      intermedio; 
      3) clinica medica generale (triennale) I; 
      4) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) I; 
      5) malattie del ricambio (triennale) I; 
      6) nozioni di microbiologia e  parassitologia  con  particolare
riguardo al fegato; 
      7) nozioni sull'enzimologia e sul ricambio a livello epatico. 
    2° Anno: 
      1) anatomia e istologia  patologica  del  fegato  e  delle  vie
biliari; 
      2) fisiopatologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio
intermedio; 
      3) diagnostica funzionale  delle  malattie  del  fegato  e  del
ricambio; 
      4) controllo radiologico del fegato e delle vie biliari; 
      5) clinica medica generale (triennale) II; 
      6) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) II; 
      7) malattie del ricambio (triennale) II. 
    3° Anno: 
      1) clinica medica generale (triennale) III; 
      2) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) III; 
      3) malattie del ricambio (triennale) III; 
      4) principi di terapia  generale  e  dietetica  applicata  alle
malattie del fegato e del ricambio; 
      5) terapia chirurgica delle malattie del  fegato  e  delle  vie
biliari; 
      6) terapia idrologica delle malattie del  fegato  e  delle  vie
biliari e del ricambio. 
  Art. 267. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle  lezioni
e di assistenza pratica secondo le modalita' stabilite dal  direttore
della scuola stessa. 
  Al termine di ciascun anno gli specializzandi che avranno  ottenuto
la prescritta  attestazione  di  frequenza  per  iscriversi  all'anno
successivo dovranno superare un esame di profitto, comprensivo  delle
materie di insegnamento dell'anno stesso. 
  Alla fine del terzo  anno  gli  specializzandi  dovranno  sostenere
l'esame  di  diploma  che   consiste   nella   discussione   di   una
dissertazione  scritta  su  un  tema  approvato  in  precedenza   dal
direttore della scuola. 
  Scuola di specializzazione in microbiologia 
  Art. 268. - La scuola di specializzazione in  microbiologia  ha  lo
scopo di allargare e completare sul piano scientifico la  cultura  di
coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di  fornire
sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. 
  Art. 269. -  Possono  essere  ammessi  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali
e farmacia. 
  Art. 270. - Il corso ha la durata di tre anni ed  ha  luogo  presso
l'istituto di microbiologia. 
  Art. 271. - Gli iscritti al primo anno  non  potranno  superare  il
numero di dieci (totale 30 iscritti). Nel caso di domande  eccedenti,
la selezione  verra'  effettuata  mediante  concorso  con  norme  che
verranno precisate nel manifesto annuale. 
  Art.  272.  -  La  direzione  della  scuola  viene  assunta  da  un
professore di ruolo di microbiologia. Il direttore della scuola  puo'
nominare un vice direttore che lo  coadiuvi  e  lo  supplisca  ed  un
segretario. 
  Art. 273. - L'ordine degli studi (distribuzione degli  insegnamenti
nei diversi anni di corso) e l'ordine  e  le  modalita'  degli  esami
verranno stabiliti nel manifesto annuale. 
  Art. 274. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 
    1) chimica microbiologica: 
      2) batteriologia generale e tecnica batteriologica; 
      3) analisi statistica del dosaggio biologico; 
      4) immunologia; 
      5) batteriologia speciale; 
      6) virologia generale e tecnica virologica; 
      7) micologia; 
      8) protozoologia; 
      9) genetica dei microrganismi; 
      10) virologia speciale; 
      11) microbiologia degli alimenti; 
      12) microbiologia industriale; 
      13) metodi e dosaggi microbiologici. 
  Art. 275. - Il direttore  puo'  stabilire,  per  un  piu'  proficuo
conseguimento  dei  fini  della  scuola,  che  siano   tenuti   corsi
complementari di  conferenze  su  materie  e  argomenti  che  abbiano
attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. 
  Art. 276. - L'esame di diploma constera' di una  discussione  sopra
una tesi scritta e di una prova pratica. I candidati non riconosciuti
idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno  di  frequenza  alla
scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneita',
saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. 
  A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verra'  rilasciato
un diploma di specialista in microbiologia. 
  Scuola di specializzazione in malattie tropicali e subtropicali 
  Art. 277. - La durata del corso e' di tre anni. 
  Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato ad  un  massimo  di
cinque per ciascun anno di corso. L'ammissione avviene in base ad  un
esame preliminare. 
  Art. 278. - La scuola e' posta sotto  la  direzione  del  direttore
dell'istituto di malattie infettive, cui e' afferente la cattedra  di
clinica delle malattie tropicali e subtropicali, ovvero  su  proposta
del direttore dell'istituto di malattie infettive  la  facolta'  puo'
affidare la direzione  al  professore  incaricato  di  clinica  delle
malattie tropicali e subtropicali. La scuola dispone  dei  reparti  e
dei laboratori dell'istituto  di  malattie  infettive  e  gode  della
collaborazione dell'ente ospedaliero per malattie infettive "Agostino
Bassi",  delle   tre   divisioni   ospedaliere   e   dei   laboratori
centralizzati;  si  avvale  inoltre  della  collaborazione  di  altri
istituti dell'Universita'. 
  Art. 279. - Le materie di insegnamento sono: 
    1° Anno: 
      virologia in riferimento alla patologia tropicale; 
      batteriologia in riferimento alla patologia tropicale; 
      micologia in riferimento alla patologia tropicale; 
      parassitologia in riferimento alla patologia tropicale; 
      entomologia-zoologia in riferimento alla patologia tropicale; 
      clinica delle malattie tropicali ed infettive. 
    2° Anno: 
      igiene e profilassi in riferimento alla patologia tropicale; 
      immunologia in riferimento alla patologia tropicale; 
      radiologia in riferimento alla patologia tropicale; 
      farmacoterapia in riferimento alla patologia tropicale; 
      clinica delle malattie tropicali ed infettive. 
    3° Anno: 
      esami di laboratorio in riferimento alla patologia tropicale; 
      chirurgia ed ostetricia d'urgenza; 
      dermatologia tropicale; 
      clinica delle malattie tropicali ed infettive; 
      esame di diploma. 
  Art. 280. -  Le  lezioni  saranno  integrate  da  esercitazioni  di
laboratorio ed al letto dell'ammalato e da conferenze su argomenti di
patologia tropicale. Durante gli  anni  di  corso  gli  allievi  sono
tenuti a prestare servizio di  internato  nell'istituto  di  malattie
infettive. Saranno esentati per non oltre due anni gli  iscritti  che
dimostrino di frequentare regolarmente un istituto od un  centro,  in
Paesi tropicali o eccezionalmente in Italia,  nei  quali  abbiano  la
possibilita' di acquisire pratica clinica nelle malattie tropicali. 
  Possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. 
  Non sono consentite abbreviazioni di corso. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1975 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
                                    Visto il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1976 
  Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 26