IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 148 - nell'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione. Allo stesso elenco sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione: scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio; scuola di specializzazione in microbiologia; scuola di specializzazione in malattie tropicali e subtropicali. L'art. 161, terzo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica e' stabilito in 15 (quindici) per ogni anno di corso. L'art. 181, secondo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia e' stabilito in 60 (sessanta) per il primo anno di corso (totale 300 iscritti). L'art. 192 e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e' stabilito in 25 (venticinque) per ogni anno di corso per un totale di 50 iscritti. L'art. 198, secondo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva e' stabilito in 20 (venti) per il primo anno di corso (totale 60 iscritti). L'art. 216, secondo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie infettive e' stabilito in 12 (dodici) per ogni anno di corso. Gli articoli 220, 221, 223, 224, 227, 229, 230, 231, relativi alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione Art. 220. - La direzione della scuola viene assunta ogni tre anni da professori di ruolo che coprono la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali e di clinica ortopedica. Nel caso in cui le cattedre non siano coperte da un professore di ruolo, il direttore della scuola e' scelto dalla facolta'. Il consiglio della scuola si compone dei professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del consiglio di facolta', udito il direttore della scuola. Art. 221. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato ad un massimo di venti per il primo anno di corso (totale 60 iscritti). Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno dovranno presentare alla segreteria, entro e non oltre il 30 novembre, domanda di ammissione in bollo competente, corredata dei documenti prescritti e di quei titoli che ciascun candidato ritenesse opportuno presentare nel proprio interesse (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza di lingue straniere, ecc.). I documenti prescritti per l'immatricolazione sono quelli indicati nel manifesto pubblicato annualmente dall'Universita'. Gli aspiranti all'ammissione al primo corso dovranno sostenere presso la scuola un concorso, per titoli ed esami, secondo la particolare esigenza didattica della scuola stessa. I posti disponibili saranno conferiti in base alla graduatoria di detto concorso. Art. 223. - La durata del corso della scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione e' di tre anni. Le abbreviazioni di corso non sono consentite per alcun motivo. Art. 224. - La ripartizione degli insegnamenti nei tre anni di corso ed il piano degli studi consigliato dalla facolta' verranno resi noti all'inizio di ogni anno accademico con apposito manifesto redatto dall'Universita'. L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni per la pratica clinica e di laboratorio che si esplica attraverso l'internato. Art. 227. - L'allievo che abbia regolarmente frequentato sia i corsi che i periodi di internato e che abbia superato gli esami prescritti per il primo anno potra' ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso e cosi' per il terzo anno. L'allievo che non abbia ottenuto le attestazioni di frequenza annuali non potra' sostenere i relativi esami di profitto e dovra' ripetere l'anno con conseguente pagamento di tutte le tasse, soprattasse e contributi. L'allievo che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza annuali e che non abbia superato gli esami di profitto annuali, non potra' essere ammesso all'anno successivo di corso, ma sara' iscritto fuori corso. Art. 229. - Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere gli esami di profitto del programma in singole prove. Nel 2° e 3° anno sono compresi degli insegnamenti facoltativi tra cui lo specializzando dovra' obbligatoriamente sceglierne cinque, secondo l'indirizzo da lui preferito. Le domande di esame di profitto dovranno essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e dovranno essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza. Art. 230. - Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo dovra' dimostrare di aver regolarmente seguito i corsi e superato tutti gli esami di profitto dei tre anni di corso. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di un tema approvato in precedenza dal direttore della scuola corredata da rilievi clinici o sperimentali personali. Il titolo della dissertazione, firmato dal professore relatore e controfirmato dal direttore della scuola, deve essere depositato in segreteria entro i termini di tempo che verranno stabiliti. La dissertazione scritta, in quattro copie, deve essere depositata in segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame di diploma. L'allievo respinto all'esame di diploma puo' ripresentarsi alla prova soltanto dopo due anni. Art. 231. - La commissione per gli anni di profitto, composta da non meno di tre membri, compreso un libero docente, e' nominata dal direttore della scuola. La commissione per l'esame di diploma e' costituita da sette membri, nominati dal preside di facolta', udito il direttore della scuola. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); 2) fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra). 2° Anno: 1) semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per materie di insegnamento di base del terzo anno); 2) semeiotica e clinica delle deformita' e motulesioni ortopediche (come sopra); 3) massoterapia e terapia manuale; 4) cinesiologia, cinesiterapia e ginnastica medica; 5) idroterapia e balneoterapia. 3° Anno: 1) elettroterapia ed elettrologia; 2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; 3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; 4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. Le materie facoltative elencate qui di seguito potranno essere distribuite nel secondo e terzo anno a seconda della caratterizzazione della scuola ed a giudizio dei singoli consigli di facolta': 1) elettromiografia; 2) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; 3) rieducazione respiratoria; 4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio; 5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione; 6) medicina assicurativa; 7) rieducazione nei disturbi della visione; 8) climatoterapia; 9) problemi di riabilitazione geriatrica; 10) riqualificazione professionale. L'art. 232, ultimo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna e' stabilito in 12 (dodici) per ogni anno di corso. L'art. 237, secondo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurochirurgia e' stabilito in 10 (dieci) per ogni anno di corso. L'art. 238, secondo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia e' stabilito in 20 (venti) per il primo anno di corso, per un totale complessivo di 80 specializzandi. L'art. 245, secondo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale e' stabilito in 10 (dieci) per ogni anno di corso. L'art. 247, settimo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria e' stabilito in 25 (venticinque) per il primo anno di corso (totale 100 iscritti). L'art. 258, terzo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in reumatologia e' stabilito in 11 (undici) per il primo anno di corso (totale 33 iscritti). L'art. 261, secondo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione e stabilito in 30 (trenta) per ogni anno di corso. Dopo l'art. 264 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio, in microbiologia e in malattie tropicali e subtropicali di cui all'art. 148. Scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio Art. 265. - La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica terza. Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di otto per anno, per un totale di 24 specializzandi nei tre anni di corso. Non sono ammesse abbreviazioni di corso per nessun motivo. Art. 266. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e istologia normale del fegato e delle vie biliari; 2) fisiologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio; 3) clinica medica generale (triennale) I; 4) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) I; 5) malattie del ricambio (triennale) I; 6) nozioni di microbiologia e parassitologia con particolare riguardo al fegato; 7) nozioni sull'enzimologia e sul ricambio a livello epatico. 2° Anno: 1) anatomia e istologia patologica del fegato e delle vie biliari; 2) fisiopatologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio; 3) diagnostica funzionale delle malattie del fegato e del ricambio; 4) controllo radiologico del fegato e delle vie biliari; 5) clinica medica generale (triennale) II; 6) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) II; 7) malattie del ricambio (triennale) II. 3° Anno: 1) clinica medica generale (triennale) III; 2) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) III; 3) malattie del ricambio (triennale) III; 4) principi di terapia generale e dietetica applicata alle malattie del fegato e del ricambio; 5) terapia chirurgica delle malattie del fegato e delle vie biliari; 6) terapia idrologica delle malattie del fegato e delle vie biliari e del ricambio. Art. 267. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni e di assistenza pratica secondo le modalita' stabilite dal direttore della scuola stessa. Al termine di ciascun anno gli specializzandi che avranno ottenuto la prescritta attestazione di frequenza per iscriversi all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto, comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno stesso. Alla fine del terzo anno gli specializzandi dovranno sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal direttore della scuola. Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 268. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. Art. 269. - Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia. Art. 270. - Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia. Art. 271. - Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di dieci (totale 30 iscritti). Nel caso di domande eccedenti, la selezione verra' effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. Art. 272. - La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di microbiologia. Il direttore della scuola puo' nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario. Art. 273. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) e l'ordine e le modalita' degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale. Art. 274. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1) chimica microbiologica: 2) batteriologia generale e tecnica batteriologica; 3) analisi statistica del dosaggio biologico; 4) immunologia; 5) batteriologia speciale; 6) virologia generale e tecnica virologica; 7) micologia; 8) protozoologia; 9) genetica dei microrganismi; 10) virologia speciale; 11) microbiologia degli alimenti; 12) microbiologia industriale; 13) metodi e dosaggi microbiologici. Art. 275. - Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 276. - L'esame di diploma constera' di una discussione sopra una tesi scritta e di una prova pratica. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verra' rilasciato un diploma di specialista in microbiologia. Scuola di specializzazione in malattie tropicali e subtropicali Art. 277. - La durata del corso e' di tre anni. Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato ad un massimo di cinque per ciascun anno di corso. L'ammissione avviene in base ad un esame preliminare. Art. 278. - La scuola e' posta sotto la direzione del direttore dell'istituto di malattie infettive, cui e' afferente la cattedra di clinica delle malattie tropicali e subtropicali, ovvero su proposta del direttore dell'istituto di malattie infettive la facolta' puo' affidare la direzione al professore incaricato di clinica delle malattie tropicali e subtropicali. La scuola dispone dei reparti e dei laboratori dell'istituto di malattie infettive e gode della collaborazione dell'ente ospedaliero per malattie infettive "Agostino Bassi", delle tre divisioni ospedaliere e dei laboratori centralizzati; si avvale inoltre della collaborazione di altri istituti dell'Universita'. Art. 279. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: virologia in riferimento alla patologia tropicale; batteriologia in riferimento alla patologia tropicale; micologia in riferimento alla patologia tropicale; parassitologia in riferimento alla patologia tropicale; entomologia-zoologia in riferimento alla patologia tropicale; clinica delle malattie tropicali ed infettive. 2° Anno: igiene e profilassi in riferimento alla patologia tropicale; immunologia in riferimento alla patologia tropicale; radiologia in riferimento alla patologia tropicale; farmacoterapia in riferimento alla patologia tropicale; clinica delle malattie tropicali ed infettive. 3° Anno: esami di laboratorio in riferimento alla patologia tropicale; chirurgia ed ostetricia d'urgenza; dermatologia tropicale; clinica delle malattie tropicali ed infettive; esame di diploma. Art. 280. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni di laboratorio ed al letto dell'ammalato e da conferenze su argomenti di patologia tropicale. Durante gli anni di corso gli allievi sono tenuti a prestare servizio di internato nell'istituto di malattie infettive. Saranno esentati per non oltre due anni gli iscritti che dimostrino di frequentare regolarmente un istituto od un centro, in Paesi tropicali o eccezionalmente in Italia, nei quali abbiano la possibilita' di acquisire pratica clinica nelle malattie tropicali. Possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 26