IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduta la legge 3 novembre 1961, n.  1255,  ed  in  particolare  la
tabella B annessa alla legge stessa; 
  Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380; 
  Veduta il decreto-legge 1° ottobre 1973, n.  580,  convertito,  con
modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed  in  particolare
l'art. 8; 
  Veduto  il  decreto  interministeriale  in  data  1°  marzo   1975,
registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1975, registro n.
73, foglio n. 367, con il quale, tra gli altri, si  e'  provveduto  a
determinare, per l'anno 1975, l'incremento dei posti  della  carriera
direttiva del ruolo dei tecnici laureati degli  istituti  scientifici
delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria; 
  Considerato che per l'anno 1975 l'incremento dei posti  di  tecnico
laureato   degli   istituti    scientifici    universitari    ammonta
complessivamente a  duecentoquattordici  unita'  e  che,  operata  la
riserva  prevista  dal  quinto   comma   dell'art.   8   del   citato
decreto-legge n. 580/1973, i posti da conferire per pubblici concorsi
risultano essere di centosette unita'; 
  Considerato che con decreto  presidenziale  in  data  29  settembre
1975, in corso di registrazione, si e' provveduto ad assegnare uno di
detti  posti  di  tecnico  laureato  e   che,   con   altro   decreto
presidenziale, in data 30 ottobre 1975, in corso di registrazione, si
e' provveduto, altresi' ad assegnare ulteriormente altri  otto  posti
di tecnico laureato; 
  Ritenuta l'opportunita' di  provvedere  ad  assegnare  quattro  dei
residui  novantotto  posti  di  tecnico   laureato   degli   istituti
scientifici universitari; 
  Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Quattro dei novantotto posti di  tecnico  laureato  indicati  nelle
premesse, sono assegnati come segue: 
    

                      UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
                                                         Numero
                                                        dei posti
  Facolta di lettere e filosofia:
   Istituto e dipartimento delle arti (per la
   cattedra di storia dell'architettura) ...............    1
                        UNIVERSITA DI NAPOLI
  Facolta di medicina veterinaria:
   Istituto di istologia generale e speciale ...........    1
                         UNIVERSITA DI ROMA
  Facolta di medicina e chirurgia:
   Istituto di seconda clinica ostetrica e gine-
   cologica ............................................    1
  Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
   Istituto di mineralogia e petrografia (per
   la cattedra di petrografia regionale) ...............    1


    
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1975 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1976 
  Atti di Governo, registro n. 5, loglio n. 41