La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il  movimento  degli  aeromobili  privati  e  delle  persone  negli
aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile  e'  assoggettato
al pagamento dei seguenti diritti: 
    a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per  gli
aeromobili; 
    b) diritto di imbarco per passeggeri.