La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  dotazione  organica degli operai della Zecca e' stabilita dalla
tabella A allegata alla presente legge.
  Il  soprannumero  che  si  formera'  nelle  singole categorie degli
operai,  in dipendenza della nuova dotazione organica, fermo restando
il  contingente  organico  complessivo,  verra'  riassorbito  con  le
successive vacanze.