La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La dotazione organica degli operai della Zecca e' stabilita dalla tabella A allegata alla presente legge. Il soprannumero che si formera' nelle singole categorie degli operai, in dipendenza della nuova dotazione organica, fermo restando il contingente organico complessivo, verra' riassorbito con le successive vacanze.