La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il combinato disposto del primo e secondo comma  dell'articolo  139
del decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1970,  n.
1077, e del settimo comma dell'articolo 47, dello stesso decreto  del
Presidente  della  Repubblica,  che  prevede,  tra  l'altro,  che   i
funzionari della carriera diplomatica  che  anteriormente  alla  data
dell'8 gennaio 1971 rivestivano  il  grado  di  primo  segretario  di
delegazione sono ammessi al concorso per la promozione  al  grado  di
consigliere di legazione al compimento di nove anni  e  sei  mesi  di
servizio effettivo  nella  carriera  diplomatica  prescindendosi  dai
requisiti di servizio prescritti dall'articolo 107  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si  applica  anche
ai funzionari della carriera diplomatica con anzianita'  di  carriera
non inferiore al 1° settembre 1965, sempre che  fossero  in  possesso
dei  requisiti  prescritti  per  essere  ammessi  agli  scrutini   di
promozione al grado di primo segretario  di  legazione  anteriormente
all'8 gennaio 1971,  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077,  ed  anche  se
successivamente promossi ad altro titolo. 
  I funzionari che si trovano  nelle  condizioni  indicate  al  comma
precedente possono partecipare al concorso di promozione bandito  per
l'anno 1975 a norma del terzo comma dell'articolo 96 del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, purche' non ancora
espletato alla data di entrata in vigore della presente legge. A  tal
fine il termine di presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso da parte dei funzionari suddetti e' prorogato di un  mese  a
decorrere dalla stessa data. 
  La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 maggio 1976 
 
                                LEONE 
 
                                                       MORO - RUMOR - 
                                                              COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO