IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la   legge   22   luglio   1975,   n.  382,  recante  norme
sull'ordinamento  regionale  e  sulla  organizzazione  della pubblica
amministrazione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Udito  il  parere preliminare della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62, e successive integrazioni;
  Sentito in via preliminare il Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere definitivo della predetta Commissione parlamentare;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  l'interno,  per  il  tesoro e per il
bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Composizione

  Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' presieduto
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o da un Ministro o dal
Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
da lui delegato e si compone di membri ordinari e straordinari.
  Il Consiglio si articola in tre sezioni.