IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Udito il parere preliminare della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni; Sentito in via preliminare il Consiglio dei Ministri; Udito il parere definitivo della predetta Commissione parlamentare; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Composizione Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e si compone di membri ordinari e straordinari. Il Consiglio si articola in tre sezioni.