La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello, appartenenti alle specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal consiglio della Comunita' economica europea il 26 giugno 1964, modificata con direttiva n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, con direttiva n. 70/360/CEE del 13 luglio 1970, con direttiva 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 179 del 9 agosto 1971, nonche' nella direttiva VI/COM (65) 186 def. adottata dalla commissione della Comunita' economica europea il 13 maggio 1965.