IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Napoli  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
  Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di lingua spagnola. 
  Art. 72 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in economia  e  commercio  e'  aggiunto  quello  di  geografia
regionale. 
  Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in medicina e chirurgia della seconda facolta' sono aggiunti i
seguenti: 
    biochimica sistematica umana; 
    chirurgia oncologica; 
    chirurgia riparatrice della mano; 
    chirurgia plastica e ricostruttrice; 
    citologia normale ultrastrutturale; 
    citopatologia; 
    endocrinochirurgia; 
    gerontologia e geriatria; 
    fisiopatologia respiratoria; 
    chirurgia dell'apparato digerente; 
    tecniche fisiologiche; 
    istituzioni di chimica biologica; 
    medicina nucleare; 
    medicina sociale; 
    microchirurgia; 
    neurochirurgia infantile; 
    neurotraumatologia; 
    oncologia medica; 
    psicopatologia generale; 
    radioterapia; 
    semeiotica neurologica; 
    storia della medicina; 
    tecnica e diagnostica istopatologica; 
    terapia fisica e riabilitazione; 
    biochimica cellulare. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 25 maggio 1976 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1976 
  Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 67