IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di lingua spagnola. Art. 72 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di geografia regionale. Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facolta' sono aggiunti i seguenti: biochimica sistematica umana; chirurgia oncologica; chirurgia riparatrice della mano; chirurgia plastica e ricostruttrice; citologia normale ultrastrutturale; citopatologia; endocrinochirurgia; gerontologia e geriatria; fisiopatologia respiratoria; chirurgia dell'apparato digerente; tecniche fisiologiche; istituzioni di chimica biologica; medicina nucleare; medicina sociale; microchirurgia; neurochirurgia infantile; neurotraumatologia; oncologia medica; psicopatologia generale; radioterapia; semeiotica neurologica; storia della medicina; tecnica e diagnostica istopatologica; terapia fisica e riabilitazione; biochimica cellulare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 maggio 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 67