La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' approvata la convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970, salva la riserva espressa dal rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa.