La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  approvata  la  convenzione sulla legittimazione per matrimonio,
adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata
a   Roma  il  10  settembre  1970,  salva  la  riserva  espressa  dal
rappresentante   italiano   all'atto   della   sottoscrizione   della
convenzione stessa.