IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  89,  100  e 107; comma primo, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, che approva il
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e
le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  per  il  lavoro  e la
previdenza  sociale,  per  la  sanita'  e  per  i  beni  culturali  e
ambientali;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  conoscenza  della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata
alle  esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito
per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle
amministrazioni   dello   Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.
  Il  requisito  di cui al comma precedente e' richiesto altresi' per
il  personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art.
89 dello statuto di autonomia nonche' degli uffici giudiziari e degli
organi  ed  uffici  della  pubblica  amministrazione  con  competenza
regionale  aventi  sede  in  provincia  di Trento e, limitatamente ai
contingenti  determinati  con decreto del commissario del Governo per
la  provincia  di  Trento  d'intesa  con  i  presidenti  della giunta
regionale  del  Trentino-Alto  Adige  e  della  giunta provinciale di
Bolzano, nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del
servizio anche in lingua tedesca.