IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli  approvato  con  regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato  con  regio  decreto  26
ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Napoli  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Dopo l'art. 680, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi
alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in   farmacia
ospedaliera presso la facolta' di farmacia. 
  Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera 
  Art.  681.  -  E'  istituita  presso  la   facolta'   di   farmacia
dell'Universita' di Napoli la scuola di specializzazione in  farmacia
ospedaliera, con l'intento di assicurare ai  laureati  in  discipline
farmaceutiche (farmacia e tecnologie farmaceutiche)  la  possibilita'
di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la  loro
attivita' nella farmacia ospedaliera. 
  Art. 682. - La scuola rilascia il diploma  di  specializzazione  in
farmacia ospedaliera al termine del corso di studi che ha  la  durata
biennale. 
  Art. 683. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati
in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche. 
  Art. 684. - Gli insegnamenti nella scuola sono i seguenti: 
    1° Anno: 
      1) matematica e informatica; 
      2) patologia generale; 
      3) biofarmaceutica e farmacocinetica I; 
      4) tossicita', interazioni, effetti secondari dei farinacei; 
      5) radiochimica e radiobiologia; 
      6) microbiologia e igiene; 
      7) tecnologia delle preparazioni magistrali. 
    2° Anno: 
      1) biofarmaceutica e farmacocinetica II; 
      2) immunochimica; 
      3) farmacia clinica; 
      4) documentazione e informazione sui farmaci; 
      5) officina galenica; 
      6) chimica degli alimenti; 
      7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera. 
  Gli insegnamenti  comprendono  lezioni  teoriche  ed  esercitazioni
pratiche. 
  Art. 685. - La scuola e' organizzata  dalla  facolta'  di  farmacia
dell'Universita'  di  Napoli.  Potranno  essere  invitati  a   tenere
lezioni, conferenze, seminari  ed  esercitazioni,  docenti  di  altre
facolta' o universita' od esperti anche dall'estero. 
  La direzione della scuola e' affidata ad un docente di ruolo eletto
dal consiglio direttivo costituito da  cinque  docenti  nominati  dal
consiglio di facolta', per la  durata  di  tre  anni,  scelti  tra  i
docenti di discipline chimico-farmaceutiche (due), farmaco-biologiche
(due) e tecnologiche (uno). 
  Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili.  In  caso
di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza  del
mandato triennale. 
  Art. 686. - Gli incarichi di insegnamento, anche  per  un  limitato
numero di lezioni o esercitazioni,  sono  conferiti  dal  rettore  su
proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione  del
senato   accademico    e    del    consiglio    di    amministrazione
dell'Universita'. 
  Art. 687. - Le tasse e soprattasse  per  l'iscrizione  alla  scuola
sono quelle stabilite per la facolta' di  farmacia.  I  contributi  a
carico  degli  iscritti  dovranno  essere  fissati  annualmente   dal
consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e
verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto. 
  Art. 688. - Il numero massimo degli iscritti alla scuola e'  di  15
per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere
ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio  direttivo
della scuola.  L'ammissione  alla  scuola  e'  decisa  dal  consiglio
direttivo sulla base di un concorso per esame e per titoli. 
  La frequenza  e'  obbligatoria  sia  per  le  lezioni  che  per  le
esercitazioni. 
  Art. 689. - La scuola e' finanziata con le quote  di  iscrizione  e
attraverso eventuali contributi della Societa' italiana  di  farmacia
ospedaliera e di  contributi,  lasciti  e  donazioni  di  altri  enti
privati. 
  L'art.  764,  relativo   alla   scuola   di   specializzazione   in
alimentazione degli animali domestici, e' modificato nel senso che il
primo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: 
  "Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina veterinaria,
in scienze agrarie e in scienze della produzione animale". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 1 giugno 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1977 
  Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 37