IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  6  della  legge  22 luglio 1975, n. 382, concernente
norme   sull'ordinamento   regionale  e  sulla  organizzazione  della
pubblica amministrazione;
  Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;
  Udito  il  parere  della  Commissione parlamentare per le questioni
regionali  di  cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
successive integrazioni;
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
  Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione
parlamentare;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la
grazia  e  giustizia,  per il bilancio e la programmazione economica,
per  le  finanze,  per  il  tesoro,  per  la  difesa, per la pubblica
istruzione,  per  i  lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste,
per  i  trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per
il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per
la  marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanita',
per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Istituzione dei ruoli unici

  Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
effetto  dal  1 gennaio 1978, i ruoli unici delle carriere direttiva,
di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai dello Stato.