La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni: a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; c) parti elettriche di ascensori e montacarichi; d) contatori elettrici; e) prese e spine di corrente per uso domestico; f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici; h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunita' economica europea; i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunita' economica europea.