La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio, le autorizzazioni di spesa recate da leggi di contenuto particolare possono essere ridotte in relazione alle effettive esigenze delle amministrazioni, tenuto conto delle disponibilita' esistenti sotto forma di residui di stanziamento di esercizi precedenti. Le riduzioni di cui al comma precedente sono specificatamente indicate nelle rubriche di bilancio delle singole amministrazioni rispettivamente competenti. Possono, tuttavia, le amministrazioni stesse procedere all'assunzione di impegni sulle predette autorizzazioni di spesa, fermo restando che il volume dei pagamenti non potra' eccedere le somme iscritte in bilancio, ivi comprese le disponibilita' esistenti nel conto dei residui passivi.