IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
  Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
  Ritenuta  la  necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo
comma,   della  citata  legge  9  ottobre  1971,  numero  825,  norme
integrative  e correttive del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  634,  contenente  disciplina  dell'imposta di
registro;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  terzo  e  quarto  comma dell'art. 16 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  634,  sono  sostituiti dai
seguenti:
  "La  registrazione  consiste  nell'annotazione  degli  atti e delle
denunce in appositi registri con l'indicazione del numero progressivo
annuale,  della  data  della registrazione, del nome del richiedente,
della  natura  dell'atto,  delle  parti  e delle somme riscosse; sono
conservate in appositi volumi rilegati le richieste di registrazione,
previste  dall'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  605,  e  successive  modificazioni,  cosi' come
sostituito  dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre  1976, n. 784, sulle quali viene apposto il numero e la data
di registrazione.
  L'ufficio  in  calce  o  a  margine  degli  originali e delle copie
dell'atto  o  della  denuncia,  annota  la  data  ed  il numero della
registrazione  ed  appone  la  quietanza  della somma riscossa ovvero
dichiara   che   la   registrazione   e'  stata  eseguita  a  debito;
l'annotazione  dell'avvenuta  registrazione  deve  essere fatta anche
sugli atti eventualmente allegati".