IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ortopedia. Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 229. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia. Direttore della scuola e' un professore ordinario dell'istituto di clinica ortopedica. Il corso ha durata di cinque anni. Potranno essere ammessi alla scuola soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti non potra' superare il numero di venti complessivamente. Art. 230. - La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un periodo di almeno dieci mesi per anno accademico. E' in facolta' del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali regionali o provinciali; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola, puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno. Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni alla durata degli studi. Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovra' anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verra' fissato nell'allegato piano idi studio. Art. 231. - Il piano di studi della scuola di specializzazione in ortopedia e' il seguente: 1° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale; pronto soccorso generale; fisioterapia. Insegnamento teorico: anatomia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; semeiotica ortopedica; nozioni di chirurgia generale; bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore); reparti di pronto soccorso traumatologico; reparti di ortopedia e traumatologia. Insegnamento teorico: anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I; clinica ortopedica I; traumatologia dell'apparato locomotore I; radiologia I; nozioni di chirurgia d'urgenza e p.s.; bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi). Insegnamenti teorici: anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II; clinica ortopedica II; traumatologia dell'apparato locomotore II; radiologia II; tecnica operatoria I; apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati; elementi di reumatologia. 4° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori). Insegnamenti teorici: patologia dell'apparato locomotore III; clinica ortopedica III; traumatologia dell'apparato locomotore III; tecnica operatoria II; fisiokinesiterapia; neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; nozioni di medicina legale. 5° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); officine ortopediche. Insegnamenti teorici: patologia dell'apparato locomotore IV; clinica ortopedica IV; traumatologia dell'apparato locomotore IV; tecnica operatoria III; fisioterapia. Art. 232. - Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso. Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovra' presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1978 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 2