IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. Dopo l'art. 419 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 419-bis - (Attentato a impianti di pubblica utilita). - Chiunque compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena e' della reclusione da tre a otto anni".