IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' modificato come segue: "Le commissioni, nominate per un triennio, sono composte di quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per meta' tra i cittadini di madre lingua italiana e per meta' tra i cittadini di madre lingua tedesca della provincia di Bolzano".