IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente   delega
legislativa per la riforma tributaria; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio  1972,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; 
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354; 
  Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; 
  Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114; 
  Visto l'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249; 
  Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art.  17,  secondo
comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e
correttive del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina  dell'imposta
sul valore aggiunto; 
  Udito il parere della commissione parlamentare  istituita  a  norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri delle finanze, dello interno,  del  tesoro  e
del bilancio e della programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  I  beni  viaggianti  debbono  essere   accompagnati,   durante   il
trasporto, da bolla di accompagnamento  o  da  fattura,  o  da  altro
documento di  cui  al  primo  comma  dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto. 
  Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e  deve
contenere in ogni caso le seguenti indicazioni: 
    a) dati di identificazione del mittente, ai sensi dello art.  21,
n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, e successive modificazioni, e numero  di  codice  fiscale  dello
stesso; 
    b) natura, qualita' e quantita' dei beni trasportati; 
    c)  dati  di  identificazione  del  destinatario   e   luogo   di
destinazione; 
    d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto,  nonche'
specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro; 
    e) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero  dei  relativi
colli. 
  Il documento deve essere  emesso  in  tre  esemplari,  firmati  per
ricevuta del vettore o da un suo incaricato all'atto del  ritiro  dei
beni. Uno degli esemplari e' conservato dal mittente, gli  altri  due
sono  ritirati   dal   vettore   che,   previa   sottoscrizione   del
destinatario, ne conserva uno  e  consegna  l'altro  al  destinatario
medesimo contemporaneamente ai beni  trasportati.  La  sottoscrizione
del  vettore  spiega  effetto  come  attestazione  delle  indicazioni
previste alla lettera e) del precedente comma. 
  Se il trasporto e' eseguito, a  norma  dell'art.  1700  del  codice
civile, da piu' vettori, ciascuno di essi o un  suo  incaricato  deve
apporre sugli esemplari del documento che accompagna i beni, all'atto
del  ritiro,  la  firma  per  ricevuta  e  la  data  del  ritiro.  La
disposizione non si applica se il trasporto e' effettuato da un  solo
vettore, che si avvalga eventualmente di altre imprese per  eseguire,
in tutto o in parte, il trasporto. 
  Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante
il trasporto, deve essere immediatamente annotata, a cura di  chi  lo
esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e, a cura
del  mittente,  su  quello  in  suo  possesso,  se  il  trasporto  e'
effettuato per suo conto. 
  La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o  da
comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari  del
documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore; se la variazione
e'  ordinata  dal  mittente,  deve  essere  immediatamente   annotata
sull'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso; se e'
ordinata dal destinatario, questi deve conservare  copia  dell'ordine
ai sensi dell'art. 5, terzo comma. Nell'ipotesi prevista nel presente
comma, se il documento di cui all'art. 1 e' costituito dalla  fattura
questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento. 
  Quando  il  trasporto  riguarda  beni  non  ceduti,  la  bolla   di
accompagnamento deve specificarne la causale. 
  Se,  per  qualsiasi  motivo,  i  beni  non   sono   consegnati   al
destinatario, colui che effettua la  restituzione  al  mittente  deve
annotare  sugli  esemplari  del  documento  la  causale   del   nuovo
trasporto, prima dell'inizio del medesimo. 
  Nel caso di trasporto in  conto  proprio,  la  firma  per  ricevuta
prevista dal terzo comma e' apposta dal conducente del veicolo, prima
dell'inizio del trasporto. 
  Nel caso di beni alla rinfusa provenienti dal luogo  di  produzione
agricola, da cave  e  miniere,  nonche'  di  materiali  inerti  o  di
materiali  sfusi  destinati  ad  essere   utilizzati   nell'attivita'
imprenditoriale, il documento di accompagnamento potra' riportare una
indicazione approssimativa della quantita' trasportata. 
  E'  ammessa  l'adozione  di  distinte  serie  di  numerazione   dei
documenti,  in  relazione  alle  modalita'  di  organizzazione  della
impresa. 
  Per i beni ceduti dai soggetti di cui al primo comma  dell'art.  34
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e  successive  modificazioni,  ovvero  dai   medesimi   conferiti   a
cooperative e relativi consorzi, non si applicano le disposizioni del
presente decreto, se il trasporto e' eseguito dai soggetti medesimi o
per loro conto. Tuttavia, i cessionari, le cooperative e  i  consorzi
sono  tenuti  all'osservanza  delle  predette  disposizioni,  se   il
trasporto e' eseguito da loro o da altri per loro conto. 
  Ai fini del presente decreto, per mittente si intende colui che  ha
il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto o della consegna
dei beni stessi a chi effettua il trasporto.