IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Ferrara,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  1951,  n.  964  e
modificato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  25  luglio
1952, n. 1207, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Ferrara e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Ferrara,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Dopo  l'art.  156,  e  con  il  conseguente   spostamento   della
numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi
articoli relativi alla istituzione della scuola  di  specializzazione
in chirurgia toracica: 
 
          Scuola di specializzazione in chirurgia toracica 
 
  Art. 157. - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica  ha
sede presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Universita' degli
studi di Ferrara e conferisce il diploma di specialista in  chirurgia
toracica. 
  Art. 158. - La direzione della scuola e' affidata al professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 159. - Possono iscriversi alla scuola  di  specializzazione  i
laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del
corso,  il  possesso  del  diploma  di   abilitazione   all'esercizio
professionale rilasciato dalla autorita' competente. 
  Art. 160. - La durata del corso di studi e' di cinque anni, non  e'
suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento  di  tutte  le
branche della  chirurgia  toracica,  chirurgia  polmonare,  chirurgia
cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete
toracica. 
  Art. 161. - Il numero massimo degli allievi e' di tre per  anno  di
corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero  corso  di
studi. 
  Art. 162. - L'ammissione al corso avviene per concorso  per  titoli
ed esami. 
  Art. 163. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e
degli organi endotoracici; 
      2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici; 
      3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I); 
      4) anestesia in chirurgia toracica. 
    2° Anno: 
      1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio; 
      2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio; 
      3) semeiotica dell'apparato respiratorio,  dell'esofago  e  del
mediastino; 
      4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio; 
      5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II). 
    3° Anno: 
      1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato
respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I); 
      2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del  cuore  e
dei grossi vasi endotoracici; 
      3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni  dell'esofago
e del diaframma; 
      4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie; 
      5) elementi di fisioterapia respiratoria; 
      6)  diagnostica  radiologica  nelle  malattie  chirurgiche  del
torace. 
    4° Anno: 
      1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato
respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II); 
      2) tecnica operatoria per le affezioni della  parete  toracica,
dell'apparato  respiratorio,  dell'esofago,  del  mediastino  e   del
diaframma (biennale I); 
      3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore,  pericardio  e
grossi vasi endotoracici; 
      4) principi e tecniche della circolazione extracorporea. 
    5° Anno: 
      1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica; 
      2) tecnica operatoria per le affezioni della  parete  toracica,
dell'apparato  respiratorio,  dell'esofago,  del  mediastino  e   del
diaframma (biennale II); 
      3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare. 
  Art. 164. - Il  corso  si  compone  di  lezioni,  di  esercitazioni
pratiche,  di  periodo  di  internato,  di   conferenze   riguardanti
argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. La
frequenza ai corsi, agli interventi, in corsia ed in sala operatoria,
alle esercitazioni e' obbligatoria. In caso contrario i candidati non
potranno  ottenere  l'attestazione  di   frequenza   necessaria   per
l'ammissione agli esami. 
  Art. 165. - Alla fine di ciascun anno di corso  gli  specializzandi
che abbiano ottenuto la firma  di  frequenza  dovranno  sostenere  un
esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento e'
condizione necessaria ed indispensabile per  ottenere  la  iscrizione
all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti  al  quinto
anno, per l'ammissione all'esame di diploma.  Durante  il  corso  gli
specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera  assidua,
dovranno assistere a numerosi interventi  di  chirurgia  toracica  ed
essere in grado di eseguirne essi stessi. 
  Art. 166. - Per tutti gli specializzandi  che  hanno  superato  gli
esami dei cinque anni alla fine del quinto anno  di  corso  ha  luogo
l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione  di
una dissertazione scritta  su  un  argomento  di  chirurgia  toracica
concordata con la direzione della scuola. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1979 
  Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 11