La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  e  terzo  comma dell'articolo 10 della legge 26 aprile
1974,  n.  191,  sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro nei
servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:
  "Nelle  gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 5.000 metri devono
essere  apposti  opportuni contrassegni che consentano di individuare
la posizione della piu' vicina nicchia per il ricovero del personale.
  Nelle   gallerie  di  lunghezza  superiore  a  5.000  metri,  detti
contrassegni  sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun
imbocco".